DECRETO-LEGGE 29 Dicembre 2007 , n. 250

 

Disposizioni   transitorie   urgenti  in  materia  di  contrattazione
collettiva.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con
norme   transitorie   su   alcuni   specifici   profili  in  tema  di
contrattazione  collettiva,  relativi  ai  dipendenti di societa' che
svolgono  servizi  di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il
personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle finanze e per i beni e le attivita'
culturali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Disposizioni in tema di contrattazione collettiva
  1.  Nelle more della completa attuazione della normativa in materia
di tutela dei lavoratori impiegati in societa' che svolgono attivita'
di  servizi  di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e
garantire  l'invarianza  del  trattamento  economico  complessivo dei
lavoratori,  l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo
appalto,  a  seguito  di  subentro di nuovo appaltatore, non comporta
l'applicazione  delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge
23 luglio  1991,  n.  223,  e successive modificazioni, in materia di
licenziamenti  collettivi,  nei  confronti  dei  lavoratori riassunti
dall'azienda   subentrante  a  parita'  di  condizioni  economiche  e
normative  previste  dai  contratti  collettivi  nazionali di settore
stipulati   dalle   organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative  o  a  seguito di accordi collettivi stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.
 
        
      
                               Art. 2.
                 Contratti integrativi del personale
                 delle fondazioni lirico-sinfoniche
  1.  All'articolo 3-ter  del  decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Nelle  more  della stipula dei contratti integrativi aziendali
secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente  articolo, con apposita
delibera  del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai
dipendenti  delle  fondazioni che presentino condizioni di equilibrio
economico-finanziario  anticipazioni  economiche, da riassorbirsi con
la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate
ad  accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera di
cui  al precedente periodo e' sottoposta al collegio dei revisori che
ne  verifica la compatibilita' economica e la validita'. Il consiglio
di  amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita
delibera  le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel
rispetto  del  principio  del  pareggio di bilancio; tale delibera e'
sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita'
con il conto economico ed il rispetto dei principi di cui al comma 4.
I  contratti  integrativi aziendali in essere alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   possono   essere  rinnovati  solo
successivamente  alla  stipulazione  del  nuovo  contratto collettivo
nazionale  di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate
del  parere  reso  dal  collegio  dei  revisori,  sono  trasmesse  al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.".
 
        
      
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.